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Decreto
22/97
Il decreto Legislativo 22/97 noto come "Decreto
Ronchi" disciplina la gestione dei rifiuti di
qualsiasi genere: Urbani, Assimilabili agli urbani, Speciali e
Pericolosi.
A
partire dal 1° gennaio 1999 tutte le attività produttive e
di servizio che fanno uso di cartucce per stampanti,
fotocopiatrici, calcolatrici e fax sono obbligati a
differenziarne la raccolta, conferendo tali rifiuti a soggetti
autorizzati.
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Riepilogo
normative e obblighi previsti:
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TIPOLOGIA RIFIUTO ( codice 13.20 ):
Gruppo cartucce toner per stampanti laser, contenitori
per fotocopiatori, cartucce getto d'inchiostro,
cartucce nastro per stampanti ad impatto
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SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA NORMA: Tutti
i soggetti che producono i rifiuti sopra citati in
locali e luoghi non adibiti a civile abitazione.
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TEMPO DEPOSITO MASSIMO: 12 mesi se la quantità
dei rifiuti è inferiore a 20 Metri cubi anno. Ne
consegue che la raccolta dovrà essere eseguita almeno
una volta l'anno.
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CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: Consegnare i
rifiuti debitamente stoccati e sigillati a ditte che
svolgono l'attività di trasporto o raccolta rifiuti
non pericolosi.
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DOCUMENTI INDISPENSABILI PER NON INCORRERE IN
SANZIONI: È necessario avere una copia del
formulario di identificazione dei rifiuti debitamente
riempito e firmato dal trasportatore/destinatario.
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SANZIONI: Chi viola un divieto espressamente
indicato dal piano regionale vigente è soggetto ad
una sanzione pecuniaria da 5 a 15 milioni di lire (
legge regionale n°25 18-05-1998 art.30 comma 2).
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DETRAZIONI
sulla T.A.R.S.U.: I soggetti che
sostengono dei costi per lo smaltimento dei rifiuti
speciali, potranno avere diritto a detrazioni sulla
T.A.R.S.U., facendo specifica richiesta ai rispettivi
comuni.
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RIFERIMENTI : - D.L. n°22 del 05-02-1997
(decreto Ronchi) - D.L. n°389 del 18-11-1997 - Legge
n° 426 del 9-12-1998 - D.M. del 5-02-1998 - Legge
Regionale Toscana n° 25 del 18-05-1998.
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