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Decreto 22/97

Il decreto Legislativo 22/97 noto come "Decreto Ronchi" disciplina la gestione dei rifiuti di qualsiasi genere: Urbani, Assimilabili agli urbani, Speciali e Pericolosi.

A partire dal 1° gennaio 1999 tutte le attività produttive e di servizio che fanno uso di cartucce per stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici e fax sono obbligati a differenziarne la raccolta, conferendo tali rifiuti a soggetti autorizzati.

 

Riepilogo normative e obblighi previsti:


- TIPOLOGIA RIFIUTO ( codice 13.20 ): Gruppo cartucce toner per stampanti laser, contenitori per fotocopiatori, cartucce getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad impatto

- SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DELLA NORMA: Tutti i soggetti che producono i rifiuti sopra citati in locali e luoghi non adibiti a civile abitazione.

- TEMPO DEPOSITO MASSIMO: 12 mesi se la quantità dei rifiuti è inferiore a 20 Metri cubi anno. Ne consegue che la raccolta dovrà essere eseguita almeno una volta l'anno.

- CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: Consegnare i rifiuti debitamente stoccati e sigillati a ditte che svolgono l'attività di trasporto o raccolta rifiuti non pericolosi.

- DOCUMENTI INDISPENSABILI PER NON INCORRERE IN SANZIONI: È necessario avere una copia del formulario di identificazione dei rifiuti debitamente riempito e firmato dal trasportatore/destinatario.

- SANZIONI: Chi viola un divieto espressamente indicato dal piano regionale vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 5 a 15 milioni di lire ( legge regionale n°25 18-05-1998 art.30 comma 2).

- DETRAZIONI sulla T.A.R.S.U.: I soggetti che sostengono dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, potranno avere diritto a detrazioni sulla T.A.R.S.U., facendo specifica richiesta ai rispettivi comuni.

- RIFERIMENTI : - D.L. n°22 del 05-02-1997 (decreto Ronchi) - D.L. n°389 del 18-11-1997 - Legge n° 426 del 9-12-1998 - D.M. del 5-02-1998 - Legge Regionale Toscana n° 25 del 18-05-1998.

 


 

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